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Forte Marghera, tutela sito per Chirotteri. Richiesta accertamenti alla Regione

Venezia, lì 17 febbraio 2025

Spett.le Ufficio Biodiversità Regione del Veneto
turismo@pec.regione.veneto.it

Spett.le Polizia Metropolitana di Venezia
alla c.a. del dirigente Nicola Torricella
nicola.torricella@cittametropolitana.it

Oggetto: Lipu Lega Italiana Protezione Uccelli, Sezione di Venezia,  segnalazione  disturbo sito di ricovero e svernamento di Chirotteri in località Venezia – Mestre, Forte Marghera, ex struttura militare, evento musicale legato al Carnevale di Venezia 2025,  richiesta accertamenti.

Spett.li Uffici,

e’ giunta segnalazione alla Sezione Lipu di Venezia dell’imminente svolgimento di un evento musicale dalla durata continua di più giorni, facente parte della manifestazione diffusa del Carnevale di Venezia 2025.

Viene trasmesso il programma, in cui nell’area in oggetto, verrà intrattenuto il pubblico, indirizzato ad un target  soprattutto  giovane,  con “musica metallica e tecno” dal pomeriggio sino ad orario notturno inoltrato, tipologia musicale che per sua natura deve essere trasmessa ad alto volume. 

Il sito in oggetto, contermine alla Laguna di Venezia, sito Rete Natura 2000 codice ZPS IT3250046, è un ex Forte Militare, riconvertito ad uso civile e rinaturalizzato spontaneamente dato il suo lungo inutilizzo, ospita diverse tipologie di vegetazione con alberature anche di notevoli dimensioni. Il Forte, collocato tra ambito urbano – periurbano – perilagunare, tra Venezia e la Terraferma mestrina, per la sua  spiccata naturalità rappresenta un ricovero per  diverse specie di uccelli, utilizzato anche come area di sosta per le specie in migrazione, oltrechè viene segnalato, avvistata nella bella stagione, una nutrita colonia di Chirotteri. I volontari Lipu, effettuato un sopralluogo, hanno constatato che  il sito, per la sua costituzione e conformazione, rappresenti un rifugio ideale per i  Chirotteri:  data la presenza di vecchi alberi portatori di  seccume ed incavi di varia sezione, alberi con marciume,  esteso strato di copertura di Edera helix, ed altri elementi riconducibili ad un luogo per il ricovero e  svernamento per le specie di Chirotteri. I vecchi fabbricati presenti, solo in parte restaurati, tettoie, ripari con crepe, fessure profonde, anfratti su pareti in muratura e su vecchi bunker, pertugi, spazi sottocoppo, ecc. costituiscono degli elementi  ideali per il ricovero di detta specie, nonché, in stagione, per le fonti di sussistenza  date dall’alta presenza di insetti. Un eventuale disturbo del loro stato di ibernazione porterebbe i Pipistrelli ad un risveglio fuori periodo e privati della possibilità di catturare prede, vista la stagione invernale, andrebbero incontro a morte certa.

Le manifestazioni musicali all’aperto, influiscono negativamente nello status di conservazione delle specie di Pipistrelli. Recenti studi del 2023 da parte di ricercatori dell’University of the West of England (EWE Bristol) hanno presentato elementi che comprovano l’impatto negativo dei festival musicali nella vita dei Pipistrelli. Gli esiti di dette, pubblicate  sulla rivista “Ecological Solutions and Evidence” della British Ecological Society, 42 Wharf Road, Londra, N1 /GS, Ente di Beneficenza, mostrano che la sola musica ad alto volume, senza considerare altri aspetti antropici, come l’illuminazione ed accensione di fuochi d’artificio, fumogeni, petardi, ecc, influisce negativamente nello status di conservazione di detta specie, portando  una diminuzione  anche del 50% della loro presenza. I Pipistrelli dipendono dai suoni, grazie questi stimoli raccolgono determinanti informazioni della loro vita, come l’orientamento, l’accoppiamento, la difesa dai predatori, e la ricerca di cibo. La musica ad alto volume interrompe la capacità di questi mammiferi di riconoscere i segnali acustici naturali del loro habitat, danneggiandoli notevolmente.

In considerazione di quanto riportato, per un principio di precauzione, si richiede alle ss.vv. l’effettuazione di un sopralluogo al fine valutare l’impatto, sui Chirotteri che avrà l’evento musicale.

All’uopo si rammenta che i Chirotteri sono  tutelati da Leggi nazionali e da Direttive e Convenzioni Internazionali:

La Legge 11 febbraio 1992, n°157  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“, la legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria, che identifica i Chirotteri come appartenenti alla fauna “particolarmente protetta”.

La Convenzione di Berna, “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”, elaborata nel 1979 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 5 agosto 1981, n°503. Per questa convenzione le specie “minacciate d’estinzione e vulnerabili” meritano particolari attenzioni di conservazione (art. 1, comma 2) e vengono individuate nell’Allegato II (“Specie di fauna rigorosamente protette”). In tale Allegato sono elencati tutti i Chirotteri europei ad eccezione di Pipistrellus pipistrellus.

La Convenzione di Bonn sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, resa esecutiva in Italia dalla Legge 25 gennaio 1983, n. 42, che promuove la periodica valutazione dello stato di conservazione delle specie, le attività di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni.

Il Bat Agreement, “Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei – EUROBATS“, reso esecutivo in Italia con la Legge 27 maggio 2005, n. 104. È un testo normativo nato per concretizzare gli obiettivi della Convenzione di Bonn relativamente alle specie di Chirotteri europei, definite “seriamente minacciate dal degrado degli habitat, dal disturbo dei siti di rifugio e da determinati pesticidi”.

La Direttiva 92/43/CEE relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche“, nota come Direttiva Habitat attuata in via con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Sulla base delle norme citate è quindi vietato abbattere, catturare, detenere e commerciare esemplari di qualsiasi specie di Chirottero italiano (artt. 21 e 30 della L. 157/92; art. III del Bat Agreement – EUROBATS; art. 6 della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.).
Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte.
Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 e alle successive integrazioni.

E’ inoltre vietato arrecare disturbo agli esemplari, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l’ibernazione, nonché alterare o distruggere i siti di rifugio (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/97 modificato con D.P.R. 120/2003). Relativamente a quest’ultimo aspetto, sono citati i “siti di riproduzione”, “di sosta” e “di riposo”, e quindi tutte le tipologie di siti di rifugio utilizzate dai Chirotteri risultano interessate dalla disposizione.


Cordialmente

Il delegato  Lipu Sez. Venezia
Dr. Gianpaolo Pamio